Controlli sugli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS –
Disposizioni attuative
PREMESSA
Con il DM 7.8.2025, pubblicato sulla G.U. 15.9.2025 n. 214, è stata data attuazione agli artt. 93 e 96 del DLgs. 117/2017 in relazione ai controlli ordinari e straordinari sugli enti iscritti al RUNTS.
In sede di prima applicazione, i controlli partiranno dalla data che verrà individuata con un successivo decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro.
Di seguito vengono esaminati i principali aspetti della disciplina contenuta nel DM 7.8.2025.
AMBITO SOGGETTIVO
I controlli di cui al DM 7.8.2025 riguarderanno le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli ETS generici, gli enti filantropici e le reti associative.
Tali enti verranno sottoposti a controllo anche nel caso in cui siano in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti:
a gestione commissariale (art. 25 co. 1 c.c.);
alle procedure concorsuali di cui al DLgs. 12.1.2019 n. 14 (Codice della crisi e dell’insolvenza).
Esclusioni
La disciplina del DM 7.8.2025 non si applica invece alle:
imprese sociali, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 112/2017 e delle relative disposizioni attuative;
società di mutuo soccorso, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del DLgs. 220/2002 e delle relative disposizioni attuative.
TIPOLOGIE DI CONTROLLO
I controlli, che possono essere ordinari o straordinari, vengono effettuati al fine di accertare:
- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS.
I controlli ordinari vengono effettuati a cadenza triennale, mentre i controlli straordinari vengono disposti dall’ufficio del RUNTS:
- sulla base delle esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari;
- quando sia ritenuto opportuno, per atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
SOGGETTI AUTORIZZATI
L’attività di controllo viene esercitata dai soggetti a tal fine autorizzati dal Ministero del Lavoro.
Possono assumere la qualifica di soggetti autorizzati:
le reti associative nazionali (RAN);
i centri di servizio per il volontariato (CSV).
I controlli ordinari sono effettuati:
- dai soggetti autorizzati sugli enti ad essi aderenti;
- dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con altre reti associative e altri CSV;
- dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con gli uffici del RUNTS, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato né ad altre reti associative e ad altri CSV convenzionati;
- dagli uffici del RUNTS, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato, al di fuori delle ipotesi di convenzioni sopra indicate.
Revoca dell’adesione
Ai fini dell’individuazione del soggetto autorizzato responsabile dei controlli, la revoca dell’adesione dell’ente non produce effetti se dichiarata al RUNTS successivamente all’avvio dei controlli ordinari.
4.2 Ente aderente a più soggetti autorizzati
Se un ente aderisce a più soggetti autorizzati, il soggetto competente per i controlli ordinari è quello espressamente scelto dall’ente mediante apposita funzionalità del RUNTS; in caso di mancata scelta, il controllo ordinario verrà effettuato dal soggetto autorizzato che dalle informazioni disponibili sul RUNTS risulta indicato per primo.
4.3 Controlli straordinari
I controlli straordinari sono effettuati dagli uffici del RUNTS, sia sugli enti aderenti ai soggetti autorizzati, che sugli enti non aderenti.
4.4 Procedura di autorizzazione
Le RAN e i CSV interessati all’effettuazione dei controlli devono presentare un’istanza di autorizzazione al Ministero del Lavoro, dichiarando l’impegno ad effettuare i controlli ordinari sugli enti aderenti.
All’istanza di autorizzazione deve essere allegata la documentazione comprovante:
la capacità di effettuare detti controlli, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali delle proprie articolazioni territoriali;
la disponibilità di un numero di soggetti incaricati del controllo tale da garantire il regolare ed efficace espletamento delle attività di controllo.
Rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione viene rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Decorso il predetto termine di 90 giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata per “silenzio-assenso”.
4.5 validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida fino:
all’avvenuta cancellazione della RAN dall’apposita sezione del RUNTS;
alla revoca dell’accreditamento del CSV;
alla revoca della stessa autorizzazione.
4.6 Revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione viene revocata, con decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro, nei seguenti casi:
il soggetto autorizzato richiede la revoca;
il soggetto autorizzato perde i requisiti previsti dalla legge;
sono accertate gravi o frequenti irregolarità nello svolgimento dei controlli;
è accertata, sulla base delle risultanze dei controlli espletati, l’inidoneità del soggetto autorizzato ad assolvere efficacemente l’attività di controllo.La revoca richiesta dal soggetto autorizzato ha effetti a partire dal triennio successivo di controlli; il soggetto autorizzato è quindi tenuto a effettuare i controlli già programmati per il triennio nel quale la revoca su richiesta è stata disposta.
Richiesta di nuova autorizzazione
In caso di revoca, l’autorizzazione può essere nuovamente richiesta dopo 3 anni dal provvedimento di revoca.
4.7 Finanziamento dei controlli
I soggetti autorizzati ricevono, a titolo di sostegno per i controlli ordinari effettuati, un contributo ripartito come indicato nella seguente tabella, determinato considerando l’ammontare più alto delle entrate dell’ente sottoposto a controllo risultante dai bilanci depositati relativi agli esercizi finanziari dell’ultimo triennio antecedente all’avvio del controllo.Contributo per controllo ordinario
Fascia Importo massimo Entrate dell’ente sottoposto a controllo
a) 50,00 euro Fino a 60.000,00 euro
b) 100,00 euro Da 60.000,01 a 300.000,00 euro
c) 250,00 euro Da 300.000,01 a 1.000.000,00 di euro
d) 500,00 euro Oltre 1.000.000,00 di euroIl contributo viene erogato annualmente, con le seguenti modalità:
una prima quota a titolo di anticipazione viene calcolata nella misura del 60% dell’importo di cui alla fascia a), moltiplicata per il numero di enti che ciascun soggetto autorizzato prevede di controllare nell’anno di riferimento secondo il programma triennale definito e caricato sulla piattaforma del RUNTS;
il saldo viene determinato sulla base del numero dei controlli conclusi, risultanti dai verbali caricati sul RUNTS.
5 soggetti incaricati
I controlli vengono effettuati dai soggetti autorizzati per il tramite dei soggetti incaricati, individuati tra i propri dipendenti o tra collaboratori e professionisti esterni.
5.1 Requisiti in capo ai collaboratori e professionisti esterni
Possono assumere la qualifica di soggetto incaricato i collaboratori e i professionisti esterni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver frequentato con esito positivo uno dei corsi di formazione idonei a fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento dei controlli sugli ETS;
avere comprovata esperienza, di durata almeno triennale, nella revisione, controllo, gestione e consulenza ad ETS o in materia di ETS;
appartenere ad una delle categorie di soggetti di cui all’art. 2397 co. 2 c.c. (revisori legali iscritti nell’apposito registro, iscritti all’albo dei dottori commercialisti, degli avvocati o dei consulenti del lavoro, professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche).
Corsi di formazione e aggiornamento
I corsi di formazione verranno organizzati dai soggetti autorizzati e dagli ordini professionali, anche in collaborazione tra loro; tali corsi, i cui contenuti minimi saranno individuati con un decreto del Ministero del Lavoro, devono:
essere di durata non inferiore a 40 ore;
terminare con una prova finale.I sopra citati soggetti organizzano inoltre specifici corsi di aggiornamento, di durata non inferiore a 20 ore; i collaboratori o professionisti esterni dovranno partecipare, pena la cancellazione dagli elenchi, ad almeno uno di tali corsi nell’arco di un triennio (tale requisito non si applica ai suddetti soggetti di cui all’art. 2397 co. 2 c.c.).
5.2 Incompatibilità
Non possono essere incaricati dei controlli i soggetti:
interdetti, inabilitati, falliti (ovvero assoggettati a liquidazione giudiziale), o condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
per i quali ricorre una delle situazioni di cui all’art. 2399 c.c. (es. rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con gli amministratori dell’ETS da controllare, presenza di un rapporto di lavoro o di un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita con l’ETS da controllare, ecc.);
che hanno già effettuato nell’anno precedente o che abbiano in corso un’attività di vigilanza in materia del lavoro o di legislazione sociale a carico del medesimo ETS;
che hanno effettuato tre procedure di controllo consecutive sul medesimo ETS.
5.3 Poteri e doveri
Il soggetto incaricato:
nell’esercizio delle sue funzioni assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio;
adempie i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, in assenza di situazioni di conflitto d’interesse;
risponde della veridicità delle proprie attestazioni e mantiene la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha acquisito conoscenza in ragione del proprio ufficio.
6 controlli ordinari
6.1 ambito applicativo dei controlli ordinari
Il controllo ordinario ha per oggetto la verifica del rispetto da parte dell’ente della normativa ad esso applicabile, anche attraverso accertamenti effettuati a campione sulla documentazione esibita.
In particolare, vengono analizzati gli elementi indicati nella seguente tabella.Campo di applicazione dei controlli ordinari
Correttezza della denominazione dell’ente anche in ragione della sezione di iscrizione nel RUNTS Compatibilità della forma giuridica con la qualifica di ETS e con la sezione di iscrizione nel RUNTS
L’ente non è un soggetto escluso ai sensi dell’art. 4 co. 2 del DLgs. 117/2017 (*) L’ente non risulta sottoposto a direzione e coordinamento o controllato da soggetti esclusi, fatte salve le deroghe previste dalla legge
Presenza del numero minimo di associati (se richiesto) Base sociale non composta in contrasto con quanto previsto dalla disciplina vigente
Presenza nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente degli elementi di cui all’art. 21 del DLgs. 117/2017 (**) Presenza nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente degli elementi previsti per le particolari categorie di ETS (**)
Effettivo svolgimento di attività di interesse generale in via quanto meno prevalente, anche in considerazione della specifica qualifica acquisita (*) Assenza di violazioni di norme particolari accertate dalle amministrazioni competenti di cui all’art. 92
co. 2 del DLgs. 117/2017 (*)
Esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale svolto sulla base di apposita disposizione statutaria e in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale Rispetto dei principi e delle linee guida sull’attività di raccolta fondi (*)
Assenza di distribuzione di utili, neanche in via indiretta (*) Bilanci redatti e depositati in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del DLgs. 117/2017
Bilancio sociale, se obbligatorio per legge, redatto, depositato e pubblicato in conformità alle previsioni di cui all’art. 14 co. 1 del DLgs. 117/2017 (*) Pubblicazione, se richiesto dalla legge, delle informazioni di cui all’art. 14 co. 2 del DLgs. 117/2017 relative a emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (*)
Corretta tenuta dei libri sociali obbligatori (*) Rispetto delle norme in materia di volontariato (*)
Patrimonio degli enti con personalità giuridica non inferiore di oltre un terzo rispetto al patrimonio minimo necessario per conseguire la personalità giuridica (*) Nomina e corretta composizione e funzionamento degli organi sociali essenziali per legge (*)
Effettuazione delle comunicazioni e dei depositi obbligatori al RUNTS Assenza di cause di scioglimento o estinzione dell’ente
(*) Controllo non effettuato se l’ente, nel triennio antecedente l’anno di effettuazione del controllo, ha depositato tutti i bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000,00 euro annui.
(**) Controllo non effettuato se lo statuto è stato redatto in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative, e depositato al RUNTS con le corrette modalità.
Fondazioni
Nel caso in cui l’ente sia una fondazione, oltre ai controlli sopra elencati viene inoltre accertato che:
lo scopo non è divenuto irrealizzabile;
non sono state assunte deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume;
gli amministratori non hanno agito in difformità allo statuto, allo scopo della fondazione o alla legge.
Informazione antimafia
Gli enti che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno due dei tre limiti dimensionali oltre i quali scatta l’obbligo di nomina del revisore legale dei conti (art. 31 co. 1 del DLgs. 117/2017) dovranno inoltre produrre l’informazione antimafia.
6.2 Periodicità
Ogni ente del Terzo settore deve essere assoggettato a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni; il termine per il primo controllo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel RUNTS.
Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti autorizzati definiscono il programma dei controlli ordinari di propria competenza per il successivo triennio, pubblicandolo nell’apposita sezione della piattaforma del RUNTS.
Disposizioni transitorie
In sede di prima applicazione:
il termine per il primo controllo decorre dalla data che verrà individuata con un successivo decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro;
con il medesimo decreto dirigenziale potrà essere prorogato il termine di pubblicazione del programma dei controlli del primo triennio.
6.3 Modalità di effettuazione dei controlli ordinari
I controlli ordinari vengono effettuati attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso:
ai documenti depositati nel RUNTS;
ai documenti, dati e informazioni da richiedersi all’ente sottoposto a controllo (la mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni espone l’ente al rischio di cancellazione dal RUNTS).Le comunicazioni tra il soggetto che effettua il controllo e l’ente avvengono esclusivamente via PEC.
I controlli possono essere effettuati anche nella sede legale dell’ente, o negli altri luoghi in cui viene svolta l’attività, nel caso in cui dagli accertamenti documentali emergesse la necessità di un approfondimento istruttorio; in tal caso l’ente sottoposto a controllo deve:
esibire i libri sociali, i registri e i documenti;
fornire i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.I controlli in loco sono effettuati alla presenza del legale rappresentante dell’ente o di un associato o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio; il rappresentante dell’ente può essere assistito da altri componenti dell’organo di amministrazione, da componenti dell’organo di controllo, associati, dipendenti o professionisti di fiducia.
Il soggetto incaricato del controllo potrà, se necessario:
chiedere copia dei libri sociali, dei registri e degli altri documenti, siglandoli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni;
effettuare sopralluoghi e verifiche presso sedi secondarie ed altri luoghi in cui si svolge l’attività dell’ente;
sentire i singoli soci dell’ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati.
6.4 Durata del controllo
Il controllo ordinario deve concludersi entro 90 giorni dalla PEC che ne comunica l’avvio; tale termine può essere sospeso:
in caso di richiesta di informazioni; il termine ricomincia a decorrere dal ventesimo giorno successivo al momento in cui l’ente ha ricevuto la richiesta;
in caso di invito alla regolarizzazione; il termine ricomincia a decorrere dal momento in cui il soggetto incaricato effettua la verifica della regolarizzazione, o dal trentunesimo giorno successivo alla conclusione del termine per la regolarizzazione, nel caso in cui non sia stata effettuata la verifica.
6.5 Esito del controllo
Se dai controlli effettuati:
non emergono irregolarità, il soggetto incaricato dei controlli sottoscrive il verbale di avvenuto controllo senza rilievi, trasmettendolo all’ente via PEC e caricandolo nel sistema informativo del RUNTS;
emergono irregolarità sanabili, il soggetto incaricato invita l’ente a regolarizzarle, fornendo adeguate istruzioni ed assegnando a tal fine un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni;
emergono irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato invia il verbale via PEC all’ente, assegnandogli un termine di 15 giorni per l’invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni.In caso di mancata regolarizzazione, o di irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato formalizza nel verbale una proposta motivata, non vincolante per l’ufficio del RUNTS competente, di adozione del provvedimento da adottarsi nei confronti dell’ente.
In caso di irreperibilità dell’ente, tale da rendere impossibile il controllo, il soggetto incaricato del controllo propone all’ufficio del RUNTS competente l’adozione del provvedimento di cancellazione dell’ente dal RUNTS.
6.6 Relazione annuale
I soggetti autorizzati devono inserire nel sistema del RUNTS, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività complessivamente svolta nell’anno precedente, indicando i controlli avviati, quelli conclusi, gli esiti degli stessi, le eventuali criticità emerse e le soluzioni ipotizzate ai fini del loro superamento.
7 controlli straordinari
Le motivazioni e l’oggetto del controllo straordinario sono indicati dall’ufficio del RUNTS nell’atto con cui tale controllo viene disposto, indicando, in particolare, se esso sia:
di natura generale;
diretto ad accertare uno o più degli aspetti oggetto di controllo ordinario;
diretto ad accertare la regolare fruizione del social bonus di cui all’art. 81 del DLgs. 117/2017.L’esecuzione di un controllo straordinario non influisce sulla scadenza del successivo controllo ordinario, fatta salva una diversa indicazione dell’ufficio del RUNTS che ha disposto il controllo straordinario.
7.1 Modalità di effettuazione dei controlli straordinari
Anche i controlli straordinari vengono effettuati attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso ai documenti depositati nel RUNTS e a documenti, dati e informazioni da richiedersi all’ente sottoposto a controllo.
Ai controlli straordinari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai controlli ordinari.
7.2 Durata del controllo
La durata del controllo straordinario non può essere superiore a 30 giorni.
8 provvedimenti degli uffici del runts
L’ufficio del RUNTS, una volta ricevuto il verbale da parte del soggetto che ha effettuato il controllo, contenente una proposta di adozione di un provvedimento, può:
disporre, se opportuno, un controllo straordinario o un ulteriore approfondimento del controllo straordinario;
diffidare l’ente a regolarizzare la situazione se possibile, entro un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, specificando che in caso di mancata ottemperanza, l’ufficio cancellerà l’ente dal RUNTS; dal termine fissato dal RUNTS deve essere sottratto il termine già assegnato all’ente dal soggetto che ha effettuato il controllo per regolarizzare le violazioni riscontrate;
avviare il procedimento di cancellazione dell’ente dal RUNTS, in caso di irreperibilità dell’ente, di mancata regolarizzazione nei termini o di irregolarità non sanabili.
Fondazioni
Se il soggetto sottoposto a controllo è una fondazione, prima di avviare il procedimento di cancellazione dal RUNTS l’ufficio può:
provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, nel caso in cui le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possano attuarsi;
sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, se gli amministratori non agiscono o non hanno agito in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;
porre in essere gli ulteriori provvedimenti consentiti dalla legge.
9 Sanzioni
L’ufficio del RUNTS può, inoltre, ricorrendone i presupposti, irrogare la sanzione:
da 103,00 a 1.032,00 euro per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi, ai sensi dell’art. 2630 c.c.;
da 5.000,00 a 20.000,00 euro, per distribuzione anche indiretta di utili (art. 91 co. 1 del DLgs. 117/2017);
da 1.000,00 a 5.000,00 euro, in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell’ufficio del RUNTS (art. 91 co. 2 del DLgs. 117/2017);
da 2.500,00 a 10.000,00 euro, per utilizzo illegittimo dell’indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato, raddoppiata nel caso in cui l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità (art. 91 co. 3 del DLgs. 117/2017).

