DL 30.6.2025 n. 95
(c.d. decreto “Omnibus”) –
Novità apportate in sede di conversione nella L. 8.8.2025 n. 118

SINTESI
Principali novità apportate in sede di conversione del DL 30.6.2025 n. 95 (c.d. decreto “Omnibus”) nella L. 8.8.2025 n. 118.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
la sanatoria del tardivo versamento dell’unica o della prima rata delle imposte sostitutive relative al regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale 2024-2025;
la proroga per il 2026 del superbonus al 110% per gli interventi di ricostruzione nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 6.4.2009 e dal 24.8.2016 e la relativa deroga al blocco delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo;
l’ulteriore proroga al 31.12.2026 della possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti in assenza di previsioni della contrattazione collettiva;
la previsione di contributi per gli alloggi forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e termale (c.d. “staff house”) o per la relativa locazione;
l’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito di specifiche attività di volontariato;
l’interpretazione autentica della norma sul “bonus nido”.


1 premessa
Con il DL 30.6.2025 n. 95, pubblicato sulla G.U. 30.6.2025 n. 149 ed entrato in vigore l’1.7.2025, sono state emanate numerose disposizioni urgenti in materia di attività economiche e di interventi di carattere sociale (c.d. decreto “Omnibus”).

Il DL 30.6.2025 n. 95 è stato convertito nella L. 8.8.2025 n. 118, pubblicata sulla G.U. 9.8.2025
n. 184 ed entrata in vigore il 10.8.2025, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 95/2025.
2 REGIME DEL RAVVEDIMENTO COLLEGATO AL cONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025 – SANATORIA TARDIVI VERSAMENTI
L’art. 9-bis del DL 95/2025, inserito in sede di conversione in legge, ha introdotto una disposizione volta a sanare i tardivi versamenti dell’unica o della prima rata delle imposte sostitutive determinate in applicazione del regime del ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022, fruibile dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025.
In base all’art. 2-quater co. 8 del DL 9.8.2024 n. 113, conv. L. 7.10.2024 n. 143, il versamento delle imposte sostitutive doveva essere effettuato:
in un’unica soluzione entro il 31.3.2025;
oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.

Per effetto delle modifiche introdotte dal DL 95/2025 convertito, il pagamento in unica soluzione o della prima rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, è considerato tempestivo. In ogni caso, il versamento deve essere eseguito anteriormente alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento.
I cinque giorni successivi al 31.3.2025 scadevano il 5.4.2025, il quale cadeva di sabato. In applicazione della disposizione generale di cui all’art. 7 co. 1 lett. h) del DL 70/2011, il termine è prorogato a lunedì 7.4.2025. Pertanto, i contribuenti che hanno effettuato il versamento dell’unica o della prima rata entro questa data possono continuare a beneficiare del regime del ravvedimento 2018-2022.
In caso di versamento rateale, deve risultare tempestivo anche il versamento delle rate successive alla prima, la cui tardività non è sanata dalla disposizione in commento.
3 superbonus – FABBRICATI DANNEGGIATI DAgLi eventi SISMici – ALIQUOTA DEL 110% FINO AL 2026
A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge al co. 2 dell’art. 4 del DL 95/2025, la proroga del superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 è stata estesa anche agli interventi effettuati nei Comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 6.4.2009, mantenendo invariati gli ulteriori requisiti per beneficiarne.
In sede di conversione in legge, è stato modificato anche il co. 3 dell’art. 4 del DL 95/2025, al fine di coordinarlo con la nuova formulazione del co. 2.
3.1 requisiti per il superbonus al 110% con spese sostenute nel 2026
A norma dell’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 (introdotto dall’art. 4 co. 2 del DL 95/2025), il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 spetta se al contempo:
si tratta di interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici che si sono verificati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza (come precisato dall’Amministrazione finanziaria, detti interventi devono riguardare immobili che hanno subito danni rilevanti direttamente consequenziali all’evento sismico);
gli interventi sono agevolati con il superbonus di cui “ai commi 1-ter e 4-quater” dell’art. 119 del DL 34/2020;
le istanze per la richiesta di contributo per la ricostruzione sono state presentate dal 30.3.2024 (come richiesto dall’art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023);
per tali spese viene esercitata l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
3.2 interventi agevolati
Il co. 8-ter.1 dell’art. 119 del DL 34/2020:
fa riferimento esclusivamente alla detrazione di cui “ai commi 1-ter e 4-quater” del medesimo articolo, ove viene stabilito che il superbonus al 110%, spettante se è stata presentata l’istanza di contributo per la ricostruzione, può essere fruito per l’importo eccedente detto contributo;
non menziona, invece, la detrazione prevista dal precedente co. 4-ter, secondo cui, a fronte della rinuncia espressa al contributo per la ricostruzione, è possibile beneficiare del “superbonus rafforzato”, con l’aumento del 50% del limite delle spese agevolabili.
3.3 opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo
Dal tenore letterale dell’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020, la possibilità di fruire del superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026:
parrebbe consentita solo se il contribuente opta per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020;
sembrerebbe invece preclusa con riferimento alle spese per le quali la detrazione fiscale è fruita nella sua modalità “naturale”, ossia in dichiarazione dei redditi.
Deroga al blocco delle opzioni
L’art. 4 co. 3 del DL 95/2025, integrando l’art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023, estende la deroga al blocco delle opzioni di cessione del credito/sconto sul corrispettivo anche con riguardo alle spese sostenute nel 2026 agevolate con il superbonus al 110% ex art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 (la deroga al blocco delle opzioni trova applicazione nel limite delle risorse complessivamente previste dall’art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023, per la totalità degli interventi ivi contemplati).
4 Lavoro dipendente a termine – Individuazione delle causali in assenza di previsioni della contrattazione collettiva – Proroga
L’art. 14 co. 6-bis del DL 95/2025, inserito in sede di conversione in legge, ha ulteriormente esteso dal 31.12.2025 al 31.12.2026 il termine entro il quale i datori di lavoro del settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi – ma sempre nel rispetto del limite massimo di 24 mesi –, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.
L’art. 19 del DLgs. 81/2015 ammette, quindi, la stipula di contratti a termine con durata superiore ai 12 mesi, ma nel rispetto del limite di 24 mesi, esclusivamente nell’ambito delle seguenti ipotesi:
nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 dello stesso DLgs. 81/2015;
in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31.12.2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
in sostituzione di altri lavoratori. 

Fino al 31.12.2026, pertanto, in assenza di previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda che regolino le causali per l’apposizione del termine, le parti del singolo contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono autonomamente individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva dirette a giustificare l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi nel rispetto del limite massimo pari a 24 mesi.
5 erogazione di contributi per le “staff house” destinate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo
L’art. 14 co. 1-4 del DL 95/2025 prevede l’erogazione di contributi al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali per le categorie e per i territori interessati.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, è stato stabilito che i contributi possono essere concessi anche ai soggetti che gestiscono strutture termali.
5.1 destinatari dei contributi
Possono quindi beneficiare delle risorse economiche da erogarsi tra il 2025 e il 2027 i soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono:
in forma imprenditoriale, alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo;
strutture turistico-ricettive o termali;
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91.
5.2 UTILIZZO dei contributi
I contributi devono essere destinati:
alla creazione, alla riqualificazione e all’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi forniti dai datori di lavoro ai lavoratori (c.d. “staff house”), a condizioni agevolate, per garantire loro una sistemazione adeguata durante il periodo lavorativo (nello specifico, si prevede a tal fine lo stanziamento di 22 milioni di euro per il 2025 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027);
al sostegno dei costi per la locazione dei medesimi alloggi sopportati dai suddetti lavoratori, in modo tale che questi possano accedere all’abitazione a canone calmierato (in questo caso, la spesa autorizzata è pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027).
5.3 Decreto attuativo
Viene demandato a un successivo decreto del Ministero del turismo il compito di individuare:
le tipologie di costo;
le specifiche categorie dei soggetti beneficiari dei contributi;
le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, per un periodo non inferiore a 5 anni, secondo condizioni agevolate proporzionali al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato (a tal proposito, la Relazione illustrativa al DL 95/2025 specifica che il vincolo di destinazione quinquennale è posto a favore del complesso dei lavoratori dell’azienda ed è riferito all’erogazione di contributi sia a sostegno di investimenti per la creazione o la riqualificazione degli alloggi, sia a sostegno dei costi per la locazione degli stessi alloggi);
i criteri per l’assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato;
le procedure di erogazione;
le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contributi che consentano il rispetto dei previsti limiti di spesa;
le procedure di verifica, controllo e revoca connesse all’utilizzo delle risorse stanziate.
6 disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e volontariato
Con l’art. 6-quater del DL 95/2025, inserito in sede di conversione in legge, è stata introdotta una norma interpretativa in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento a specifiche attività di volontariato.
Nel dettaglio, la norma in questione stabilisce che nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità e gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti per queste ultime due figure dall’art. 18 del DLgs. 81/2008.
Tale norma interpretativa è diretta a chiarire la disposizione dell’art. 3 co. 3-bis del DLgs. 81/2008, laddove si stabilisce che nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla L. 381/91, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro del medesimo DLgs. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.
7 Interpretazione autentica della norma sul “bonus nido”
Mediante l’art. 6-bis del DL 95/2025, inserito in sede di conversione in legge, è stata fornita l’interpretazione autentica della norma che disciplina il c.d. “bonus nido” (art. 1 co. 355 della L. 11.12.2016 n. 232), nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati.
Viene chiarito che le rette sono relative alla frequenza dei seguenti servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività:
nidi e micronidi, che accolgono le bambine e i bambini tra 3 e 36 mesi di età (art. 2 co. 3 lett. a) del DLgs. 13.4.2017 n. 65);
sezioni primavera, che accolgono le bambine e i bambini tra 24 e 36 mesi di età (art. 2 co. 3 lett. b) del DLgs. 65/2017);
spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare (art. 2 co. 3 lett. c) n. 1 e 3 del DLgs. 65/2017).
Effetti della domanda dall’1.1.2026
Il co. 2 dell’art. 6-bis del DL 95/2025 convertito dispone che dall’1.1.2026 la domanda presentata per accedere ai benefici di cui all’art. 1 co. 355 della L. 232/2016 (quindi “bonus nido” e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche), in caso di accoglimento, produce effetti anche per gli anni successivi, previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

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