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INTESTAZIONE E AMMINISTRAZIONE
FIDUCIARIA
L'attività di amministrazione fiduciaria consiste nella
intestazione, a nome della società fiduciaria, della proprietà (formale e non
sostanziale) di partecipazioni sociali, titoli azionari od obbligazionari, beni
o valori di qualsiasi tipo.
Il soggetto trasferente, il Fiduciante, rilascia un mandato
fiduciario, che delinea i poteri ed i limiti conferiti alla Fiduciaria. La
proprietà sostanziale dei beni rimane sempre del Fiduciante. Il Fiduciante può
così compiere qualsiasi operazione con terzi senza agire in nome proprio, in
totale anonimato e godendo della massima privacy e riservatezza. Sono quindi
pienamente garantiti gli investimenti legali in modo non pubblico.
Il mandato fiduciario è
uno strumento giuridico in base al quale un soggetto (il fiduciante)
trasferisce un diritto o uno o più beni a un altro soggetto (il fiduciario),
che ha il compito di amministrarlo in modo professionale, trasparente e
riservato. La titolarità del bene resterà sempre in capo al mandante, il quale
dovrà fornire alla fiduciaria, in forma scritta, tutte le istruzioni, le
informazioni e la documentazione necessaria che riguarda il bene o i beni da
gestire.
Si configura così una titolarità (quella del fiduciario)
circoscritta nell'ambito di rapporti tra le parti di carattere obbligatorio
(pactum fiduciae) e con obbligo di ritrasferimento. In sostanza il fiduciante
trasferisce al fiduciario uno o più beni perché questi li amministri e li
gestisca secondo direttive, anche temporali, precise e fissate in precedenza.
Si può parlare, nel caso di mandato fiduciario, di proprietà fiduciaria con
contenuto limitato nel tempo e nei poteri.
Il
mandato fiduciario può essere conferito sia da persone fisiche che da società e
può essere conferito da uno o più soggetti contemporaneamente con diritti
uguali e/o diversi.
Ai
redditi derivanti da partecipazioni intestate alle società fiduciarie sono
considerati REDDITI DIVERSI e si applica il regime fiscale del "Risparmio amministrato” e del "Risparmio
gestito” di cui all’art. 6 del D. Lgs. 21.11.1997 n. 461.
Interessanti sono le prerogative attribuite alle società fiduciarie dalla Legge 112/2016 nota come legge "Dopo di noi" (vedi)
La
C.S.A. S.r.l. svolge attività STATICA in quanto si intesta ed amministra i beni
dei fiducianti senza alcun potere decisionale autonomo in quanto dovrà
limitarsi ad eseguire, caso per caso, le istruzioni dei mandanti. In mancanza è
obbligata ad astenersi dall’intraprendere qualsiasi decisione relativa ai beni
fiduciariamente intestati e/o amministrati.
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