ATTIVITA' FIDUCIARIA

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RiservatezzaATTIVITA'  FIDUCIARIA

L’attività fiduciaria consiste nell’intestazione e/o amministrazione di quote e azioni di società,  patrimoni e beni per conto di terzi, naturalmente il tutto su istruzioni del proprio fiduciante.

In pratica è utile soprattutto quando si vuole mantenere l’anonimato nei confronti del pubblico.

I rapporti di amministrazione intrattenuti con società fiduciarie, allorché hanno ad oggetto titoli, rientrano fra quelli per i quali il contribuente può optare per il c.d. "regime del risparmio amministrato” di cui all’art. 6 del D. Lgs. 21.11.1997, n. 461. In particolare, l’intestazione di quote di società a responsabilità limitata è l’unico strumento che legalmente consente ai legittimi proprietari la massima discrezione, pur usufruendo dei benefici fiscali del "risparmio amministrato”.

L’attività istituzionale  della Società fiduciaria è sottoposta per legge al controllo del Ministero dello Sviluppo Economico.

 La C.S.A. – CENTRO SERVIZI AZIENDALI S.r.l. è società fiduciaria e di revisione sin dal 1987.

 E stata infatti autorizzata ai sensi della Legge 23.11.1939 n. 1966 con D.M. 16.7.1987.

E’ UNICA in Calabria.

 

INTESTAZIONE E AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

L'attività di amministrazione fiduciaria consiste nella intestazione, a nome della società fiduciaria, della proprietà (formale e non sostanziale) di partecipazioni sociali, titoli azionari od obbligazionari, beni o valori di qualsiasi tipo.

Il soggetto trasferente, il Fiduciante, rilascia un mandato fiduciario, che delinea i poteri ed i limiti conferiti alla Fiduciaria. La proprietà sostanziale dei beni rimane sempre del Fiduciante. Il Fiduciante può così compiere qualsiasi operazione con terzi senza agire in nome proprio, in totale anonimato e godendo della massima privacy e riservatezza. Sono quindi pienamente garantiti gli investimenti legali in modo non pubblico.

Il mandato fiduciario è uno strumento giuridico in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto o uno o più beni a un altro soggetto (il fiduciario), che ha il compito di amministrarlo in modo professionale, trasparente e riservato. La titolarità del bene resterà sempre in capo al mandante, il quale dovrà fornire alla fiduciaria, in forma scritta, tutte le istruzioni, le informazioni e la documentazione necessaria che riguarda il bene o i beni da gestire.

 Si configura così una titolarità (quella del fiduciario) circoscritta nell'ambito di rapporti tra le parti di carattere obbligatorio (pactum fiduciae) e con obbligo di ritrasferimento. In sostanza il fiduciante trasferisce al fiduciario uno o più beni perché questi li amministri e li gestisca secondo direttive, anche temporali, precise e fissate in precedenza. Si può parlare, nel caso di mandato fiduciario, di proprietà fiduciaria con contenuto limitato nel tempo e nei poteri.

Il mandato fiduciario può essere conferito sia da persone fisiche che da società e può essere conferito da uno o più soggetti contemporaneamente con diritti uguali e/o diversi.

 Ai redditi derivanti da partecipazioni intestate alle società fiduciarie sono considerati REDDITI DIVERSI e si applica il regime fiscale  del "Risparmio amministrato” e del "Risparmio gestito”  di cui all’art. 6 del  D. Lgs. 21.11.1997 n. 461.

Interessanti sono le prerogative attribuite alle società fiduciarie dalla Legge 112/2016 nota come legge "Dopo di noi" (vedi)

La C.S.A. S.r.l. svolge attività STATICA in quanto si intesta ed amministra i beni dei fiducianti senza alcun potere decisionale autonomo in quanto dovrà limitarsi ad eseguire, caso per caso, le istruzioni dei mandanti. In mancanza è obbligata ad astenersi dall’intraprendere qualsiasi decisione relativa ai beni fiduciariamente intestati e/o amministrati.


 

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